L’art. 15-bis del DL 17.5.2022, n. 50, introdotto in sede di conversione, innova sensibilmente le regole in materia di rateazione delle cartelle di pagamento fissate dall’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Una modifica sostanziale è rappresentata dal fatto che è elevato da € 60.000 a € 120.000 il limite di soglia entro il quale la richiesta di pagamento rateale del debito è presentata in modalità semplificata.
Tale importo va considerato singolarmente per ogni istanza, cioè senza dover cumulare la richiesta con altre procedure di rateazione ancora in corso.
La decadenza dall’agevolazione relativa ad uno o più carichi non è un elemento ostativo alla possibilità di usufruire della rateazione del pagamento per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
E’ elevata da 5 a 8 rate la condizione che fa scattare la decadenza dalla procedura di pagamento rateale.
Inoltre, il carico diverso da quello che è oggetto dell’intervenuta decadenza può essere oggetto di una nuova richiesta di pagamento in maniera frazionata.
Queste regole trovano applicazione dal giorno 16.7.2022, come indicato nella legge di conversione del DL N 50, per cui la nuova disciplina va osservata per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di pagamento rateale presentate a decorrere da tale data.
La norma considera anche le richieste che sono state presentate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione: l’intervenuta decadenza del pagamento rateale consente la presentazione di una nuova richiesta di pagamento del carico ma a condizione che, alla data della presentazione della nuova istanza, il debitore abbia pagato integralmente le rate scadute.
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