Nell'interpello 376 l'Agenzia delle Entrate ha fornito per l'ennesima volta ulteriori chiarimenti in tema di super bonus.
Il caso trattato questa volta riguardava l'unità immobiliare
L'Istante ha intenzione di eseguire sull'unità immobiliare che detiene in locazione, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (quali il c.d. "cappotto termico", l'installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell'attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore nonché la sostituzione di tutti gli infissi), e ha chiesto se può fruire del cd. Superbonus.
Superbonus 2022 immobile in locazione: indicazioni delle Entrate
Nel caso di specie, dato che il soggetto che ha presentato interpello ha dichiarato che l'unità immobiliare residenziale che detiene in forza di un contratto di locazione ha un accesso autonomo dalla strada pubblica ed è dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas è possibile a determinate condizioni beneficiare del bonus.
Va, al riguardo, considerato che, ai fini della sussistenza del requisito della indipendenza funzionale è necessario che
- l'unità immobiliare sia dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora oltre alle predette utenze l'unità immobiliare abbia almeno un'altra installazione o impianto di proprietà esclusiva come ad esempio:
- per l'approvvigionamento idrico
- oppure l'impianto di climatizzazione invernale
- sia dotata di «accesso autonomo dall'esterno».
Se sono soddisfatti i precedenti requisiti, il titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato può fruire del Superbonus a condizione, peraltro, che abbia ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.
Infatti l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall'esterno» possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso di specie, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di impresa o di arti o professioni