Anche i tirocini extracurricolari iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme dellla legge 234 2021 possono essere sanzionati con le nuove regole se si riscontra uno svolgimento fraudolento, ma la sanzioni si calcolano dal 1 gennaio.
Lo afferma la Nota n. 1451 dell'11 luglio 2022 dell'Ispettorato del lavoro che risponde ad alcuni quesiti giunti in materia di disciplina applicabile ai tirocini "a cavallo" della data di entrata in vigore della normativa aggiornata.
Viene innanzitutto richiamato il testo della legge che al comma 723 dell’art. 1 , stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, (...) il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, s udomanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota evidenzia che si tratta di un illecito di natura permanente per cui " l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione
fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.
Pertanto, anche nell’ipotesi di tirocini iniziati prima del primo gennaio ma proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Per quanto riguarda la misura della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio) l'ispettorato rimanda alla nota prot. 530 del 21 marzo 2022 , e ritiene che il reato di cui al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, per cui saranno da conteggiare solo le giornate lavorative successive a tale data.
L'ispettorato sottolinea che la prova della natura fraudolenta del tirocinio consiste nella verifica che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Se tale verifica non è possibile , non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative
Infine sempre richiamando la nota 530 2022 si ricorda che è il solo tirocinante a valutare una richiesta di riqualificazione del rapporto la quale, nel caso riguardera il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, che non sono legati alla scelta del lavoratore.