Con la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022 la Corte di cassazione penale a sezioni Unite sancisce un principio importante ovvero la non applicabilità del limite all'esproprio dei crediti da lavoro ai compensi degli amministratori di soci di capitale .
Come noto per gli stipendi da lavoro dipendente la normativa prevede che l'espropriabilità non possa superare il limite del quinto dell'importo complessivo. Tale soglia pero non è applicabile dice la cassazione nel caso degli amministratori di una società di capitali, che non percepiscono un reddito derivante da un rapporto di subordinazione, anche se per altri aspetti tali redditi sono assimilati a quelli da da lavoro dipendente.
Vediamo qualche dettaglio in piu sul caso e sulle motivazioni della decisione della Suprema Corte.
Due amministrtori avevano proposto ricorso contro il sequestro preventivo nei loro confronti di quasi 36 mila euro per il reato di evasione dellIVA attraverso oeprazioni soggettivamente inesistenti accertate nel periodo 2014 al 2019.
il G.i.p. adito aveva rigettato detta istanza in quanto, pur ritenendo applicabili nel procedimento penale i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen., ne aveva escluso l'operatività nella fattispecie in esame rilevando che : a) era generica la deduzione della provenienza delle somme depositate sui conti da utili distribuiti dalle compagini societarie; b) gli emolumenti corrisposti dalla societa erano stati integralmente generati dall'azione delittuosa; c) non vi era alcuna prova che le somme depositate sui conti fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro o di impiego con la società
Il relativo appello cautelare era poi stato rigettato
Nel ricorso in Cassazione veniva in particolare lamentata la violazione dell'art. 545 cod. proc.in contrasto con decisioni della Cassazione, come norma diretta a garantire i diritti inalienabili della persona ed il c.d. "minimo vitale" quale regola generale dell'ordinamento processuale.
La vicenda veniva rinviata dalla terza sezione penale alle sezioni Unite che analizza la questione come segue:
L'art. 545 cod. proc. civ., collocato nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei
crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti "antagonisti". In particolare, il secondo comma prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di
povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa con differenti condizioni e limiti in particolare per le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
Ricorda anche che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua,
un'esistenza libera e dignitosa
Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, l'articolo 545 cp persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dal 10dicembre 2009 .
Sull questione oggetto del ricorso, riguardante un sequestro qualificato, sia dal pubblico ministero richiedente, sia dal giudice per le indagini preliminari, sia, infine, dal tribunale del riesame, come finalizzato alla confisca per equivalente, le sezioni Unite riconoscono due orientamenti nella giurisprudenza della Corte ma sottolineano che il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sia ormai stato assunto, nella giurisprudenza, a canone ermeneutico delle disposizioni in tema di sequestro. Il giudice è comuntue tenuto a dare adeguatamente conto della impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva. La corte ritiene di concordare sul primo, prevalente orientamento che prevede la confiscabilità totale delle somme collegate al reato.
In relazione al caso in oggetto viene inoltre specificato che la giurisprudenza civile anche in sede di sezioni Unite è concorde sulla non assimilabilità ai crediti da lavoro o pensionistici degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche, (come in Sez.3, n. 14250 del 18/01/2021,( secondo cui, appunto, i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.,, non si applicano agli emolumenti percepiti dall'amministratore di una società di capitali. A tale conclusione si è infatti giunti sottolineando che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può essere compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ.,