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LAVORO SPORTIVO: PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO

Lavoro sportivo: pubblicato il decreto correttivo

Contributi previdenziali dilettanti al 25%, collaborazioni fino a 18 ore settimanali: cosa prevede il nuovo Decreto Legislativo sul lavoro sportivo, correttivo del 36-2021

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il 7 luglio 2022, in esame preliminare, uno Schema di Decreto Legislativo per il lavoro sportivo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Orlando  che va a modificare il D.Lgs 36 2021 , uno dei decreti attuativi della riforma dello sport prevista dall'art. 5 legge 86 2019 che dovrebbe entrare il vigore dal 2023.

 Il nuovo  provvedimento contiene misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l'impatto della riforma del 2021  più sostenibile per le  associazioni  le società dilettantistiche.

Il 29 settembre 2022  il Governo lo ha approvato definitivamente.

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE 

il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022.

Si tratta del Decreto legislativo  5 ottobre 2022, n. 163  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo."

Leggi ulteriori approfondimenti nel Dossier gratuito La riforma dello sport

Le novità del nuovo decreto su enti e lavoro sportivo

Con il nuovo decreto legislativo  si prevedono in particolare  le seguenti novità:

  •     Riguardo gli ENTI SPORTIVI si introduce la possibilità di iscrizione  al Registro delle attività sportive dilettantistiche  a  cooperative e  agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. esclusione invece delle società di persone . Inoltre si esclude per gli enti del terzo settore la necessità di indicare come attività principale l'attività sportiva dilettantistica 
  •     LAVORO SPORTIVO:  Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure,  come ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento delle attività . Restano sempre escluse le figure puramente amminstrativo- gestionali (Qui il testo del d.lgs  36 2021 sul lavoratore sportivo)
  •     Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con un massimo di 18 ore settimanali (escludendo il tempo dedicato alle manifestazioni sportive)
  •    Gli ADEMPIMENTI per  costituzione dei rapporti di lavoro sportivo,sono semplificati e digitalizzati,  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che puo sostituire il Libro unico e le comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per i rapporti di lavoro subordinato e autonomo . Leggi in merito "Nuovo registro delle attività sportive attivo dal 31 agosto". (Sarà necessario un apposito decreto attuativo da adottarsi entro il 1 aprile 2023)
  •     Definita la figura del volontario sportivo che potra essere utiizzato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, Sportesalute con utilizzo di rimborso delle spese documentate. Vietata invece  la remunerazione come per i volontari del terzo settore ma con la differenza che non sono specificati massimali per le spese rimborsabili  e non viene specificata la possibilità di autocertificazione.
  •     Viene meno la figura dell'amatore 
  •     Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni, in vece che 18, con limite massimo di 23 anni
  •     Si rinvia al 31 luglio 2023 invece che primo luglio 2021  l'abolizione definitiva del vincolo sportivo (ovvero la limitazione della liberta contrattuale dell'atleta)   estesa anche al dilettantismo. Potra essere prevista da federazioni e discipline associate una disciplina di gradualità per questa abolizione.
  • i CONTROLLI SANITARI saranno disciplinati da una DPCM, con prossimo decreto, non piu dalle federazioni ma non sarà piu obbligatoria la scheda sanitaria . Si confermano invece i criteri generali per la utela in ambito agonistico. Lo stesso DPCM dovrà definire gli accertamenti ai fini dell'denieta psicofisica del lavoratore sportivo
  • In tema di ASSICURAZIONE INAIL si prevede che la determinazione dei primi sia affidata a al decreto del  ministero del lavoro di concerto con l'aturoita delegata allo sport e non piu con Inail . Per il calcolo del premio non saranno rilevanti i compensi percepiti e la copretura per resposanibilità civile va assicurata anche ai volontari 

Cosa cambia su tassazione e contributi nel settore sportivo 

Nella bozza ufficiosa e la relativa  relazione tecnica  si specificano invece le seguenti novità dal punto di vista fiscale e contributivo:

  • Modifica dell'aliquota contributiva per i dilettanti  al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31.12.2027;
  • esclusione del recupero contributivo  per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1.1.2023 (data di entrata in vigore del decreto 36/2021)
  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi resta  applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo (dilettante)
  • Per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l'esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all'INPS
  • Oltre i 15mila euro di reddito sarà dovuta sia l’Irpef che i contributi previdenziali,  sia per l'area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico
  •  ai premi  riconosciuti ai tesserati dilettanti per rislutati nelle competizioni  sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%

Leggi  anche  Riforma dello sport prorogata con la conversione del DL Sostegni.

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Fonte immagine: Foto di Tania Van den Berghen da Pixabay

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