I contratti collettivi non possono contenere clausole che prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno.
Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea che lamentava di avere lavorato dal dicembre 2008 con retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.
Il tribunale di Civitavecchia ha affermato che tali clausole (art 10 ccnl Aereo) dovevano essere considerate nulle e che la retribuzione almeno per i giorni di ferie minimi obbligatori , andava corrisposta tenendo conto anche dell'indennità di volo. Il giudice evidenziava infatti che "le parti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie; l'indennità di volo era stata, iscissa in due componenti:
- l'indennità di volo integrativa, che aveva lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti e
- l'indennità di volo minima garantita, attribuita invece in misura fissa, sulla base della anzianità di servizio;
entrambe le componenti avevano natura retributiva e l'indennità di volo integrativa incideva in modo significativo sul complesso della retribuzione mensile".
Cio contrasta, secondo la sentenza di merito, con l'art. 36 della Cost. , che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie.
Il Tribunale richiama anche pronunce della Corte di giustizia Ue, in cui si afferma che una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie è incompatibile con i principi comunitari, in quanto può avere un effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Nel caso di specie la retribuzione risultava non proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato mediamente dal pilota o dal Comandante e dunque non era conforme all'art. 36 Cost.
Nel respingere il ricorso della compagnia contro la sentenza , la Cassazione pur confermando che la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva , giudica infondata la questione sollevata sulla lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa in quanto " la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano".
Quindi concorda sul principio generale espresso dal Tribunale e sulla nullità dell'art 10 del ccnl aereo citato in quanto , limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane previste dalla normativa nazionale l'importo dello stipendio dei giorni di ferie non puo essere inferiore a quello dei giorni lavorativi".