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PENSIONI EROGATE A RESIDENTI IN FRANCIA: IL PUNTO SULLA TASSAZIONE IN ITALIA

Pensioni erogate a residenti in Francia: il punto sulla tassazione in Italia

Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia. Tassazione da parte del sostituto d'imposta. Articolo 18 della Convenzione Italia-Francia

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Con Principio di diritto n 2 del 6 luglio 2022 le entrate fanno il punto sulla tassabilità in Italia delle pensioni erogate a residenti in Francia

In particolare, l'agenzia sostiene che le pensioni erogate a residenti in Francia da:

  • Stato italiano
  • altri soggetti residenti
  • stabili organizzazioni non residenti

sono imponibili in Italia ai fini irpef solo se rientrano nell'elenco delle prestazioni da pensione comprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle legislazioni dei due stati.

La spiegazione ha lungo partendo dall'art 49 comma 2 lettera a) del TUIR che stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate»

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato «se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti». 

Perciò spiega l'agenzia in base all'ordinamento tributario domestico, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 

La normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.

In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all'articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia secondo cui: 

  • «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato» (paragrafo 1); 
  • «nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato» (paragrafo 2). 

La norma convenzionale stabilisce, in sostanza, che le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato. 

Con riferimento all'applicazione della normativa convenzionale in questione, si fa presente che con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese è stata definita l'interpretazione da dare all'espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18 ed è stato concordato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir. 

Allegato

Principio di diritto del 06.07.2022 n. 2

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