Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del nuovo Esterometro (per approfondimenti leggi anche Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE)
Ricordiamo intanto che, dal 1 luglio 2022 è stato abolito il vecchio esterometro, ovvero trova applicazione la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con e da soggetti non residenti.
Al posto della comunicazione trimestrale si provvede ad invio tramite SdI delle singole operazioni.
Esterometro: le regole dal 1 luglio 2022
Brevemente ricordiamo che l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere:
- i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
L’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 la Finanziaria 2021 ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1 gennaio 2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il formato previsto per la fattura elettronica.
L’art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021 Decreto Fiscale, ha differito le nuove modalità di invio dell’esterometro dal 1 gennaio a 1 luglio.
Perciò, dal 1 luglio, al posto della comunicazione trimestrale nota come esterometro, è previsto l’invio tramite SdI Sistema di interscambio, delle singole operazioni effettuate e ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica.
I particolare, dati relativi:
- alle cessioni o prestazioni rese (operazioni attive) vanno inviati entro i termini di emissione delle fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi;
- agli acquisti o prestazioni ricevute (operazioni passive) vanno inviati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento / effettuazione dell'operazione;
utilizzando gli specifici “Tipo documento” resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
Sono escluse dall’esterometro:
- le operazioni documentate da bolletta doganale o fattura elettronica
- e quelle non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000
Questo ultimo caso di esclusione è stato recentemente inserito con l'art 12 del DL n 73/2022 l'oramai noto Decreto Semplificazioni che ha modificato il comma 3 bis dell'art 1 del del DLgs n 127/2015
Nuovo Esterometro: esempi di termini di invio dati
Esempi pratici sui termini di invio dati delle operazioni attive e passive da/verso soggetti esteri
Operazioni attive-Esempi pratici dei termini di invio per le operazioni attive | Operazioni passive-Esempi pratici dei termini di invio per le operazioni passive |
Cessione di beni intra-Ue effettuata il 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il giorno 15 settembre 2022 | Fornitore francese emette fattura il 3 settembre 2022 per una cessione intra-Ue. La ft viene inviata tramite email al cliente il 5 settembre 2022. La comunicazione dati va fatta entro il 15 ottobre 2022. |
Cessione di beni interna effettuata il 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il 1° settembre 2022 (entro 12 giorni dalla data di effettuazione stessa) |
Fornitore francese vende a impresa italiana beni mobili presenti in Italia. La fattura è recapitata al cessionario nazionale in data 8 settembre 2022. La trasmissione dei dati deve avvenire entro il 15 ottobre 2022. |
Servizio (non generico) di manutenzione impianto di edificio sito all’estero, richiesto da un cliente extra-UE. Trasmissione dati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione | Impresa americana effettua consulenza informativa completata il 18 settembre a ditta italiana. Entro il 15 ottobre 2022, il committente nazionale deve:
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Nuovo esterometro: soggetti obbligati all'invio con SdI
L'esterometro era un obbligo rivolto ai soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Mentre erano esclusi, secondo la norma originaria i soggetti seguenti:
- i contribuenti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le società, le associazioni ed enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000
Di fatto però dal 1 luglio, con l'art 18 comma 2 del DL 36/2022 ossia PNRR 2 convertito in Legge, sono inclusi nell'obbligo di fatturazione elettronica e quindi anche obbligati all'esterometro i seguenti soggetti:
- i contribuenti minimi e forfetari;
- le società, le associazioni ed enti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Nuovo esterometro: le sanzioni per omesso invio dati
Per le operazioni dal 1 luglio 2022 il nuovo regime sanzionatorio come modificato dall'art 13 del DL n 73/2022 prevede:
- in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili;
- la riduzione alla metà della sanzione entro il limite di € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.