HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PENSIONE REVERSIBILITÀ: LIMITE ALLE RIDUZIONI DALLA CONSULTA

Pensione reversibilità: limite alle riduzioni dalla Consulta

La Corte Costituzionale vieta, per la pensione ai superstiti, un taglio di importo superiore a quello di eventuali redditi ulteriori dei beneficiari. Riepilogo della normativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Con la sentenza 162 2022  la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 41 (terzo e quarto periodo) e della Tabella F della L. 335/95, stabilendo quindi il divieto di decurtazione della pensione di reversibilità o indiretta in misura superiore  all'importo dei redditi ulteriori dei beneficiari.

E' necessario secondo la Consulta,  in caso di cumulo tra trattamento pensionistico  e  altri redditi,   prevedere un tetto alla decurtazione effettiva attualmente dettata dalla legge, altrimenti il beneficio  che si intende dare con l'istituto della reversibilità,  si traduce  in un danno per il beneficiario superstite.

La  questione era stata sollevata dalla Corte dei conti del Lazio  a seguito del contenzioso instaurato con l'Inps dalla titolare di una pensione di reversibilità, che per due  annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, e si era vista decurtare il trattamento pensionistico come superstite,  di una somma superiore all’importo di questi redditi.

La Corte nella sentenza rileva  l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone " in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame  familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli" ,  privandolo di addirittura di  parte del proprio reddito, non collegato alla pensione.

Pertanto,  viene ribadito che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a  determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), ma in  presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere  decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi".

Ricordiamo la normativa attualmente vigente in materia.

Pensione di reversibilità, decurtazioni per cumulo redditi

La legge 335 1995 I(Riforma Dini)  dispone la riduzione della pensione ai superstiti quando il beneficiario superi determinati limiti di reddito (al netto del trattamento di reversibilità o indiretto).

In particolare:

  1. con  reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti  la pensione ai superstiti è ridotta del 25%.
  2. con reddito  superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo FPLD, la pensione è ridotta del 40%. 
  3. con reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo FPLD, la pensione  è ridotta del 50%.

 Si prevede inoltre che:

i limiti di cumulo  non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare  in cui siano presenti minori, studenti o inabili.

  • il trattamento proveniente dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta non può essere inferiore a quello spettante, se il reddito risulta pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il reddito posseduto.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale dunque  l'Inps con parere conforme del Ministero del lavoro è tenuto  a modificare le modalità di riduzione degli assegni delle pensioni di reversibilità.

Ti possono  interessare le seguenti  Guide Facili per tutti:  

Consulta anche il libro di carta:

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

Tag: PENSIONI 2024 PENSIONI 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 22/11/2024 INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza

Norma Uni 45004 in tema di prevenzione e la sicurezza e UNI 11958 sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

INAIL:  pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza

Norma Uni 45004 in tema di prevenzione e la sicurezza e UNI 11958 sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Licenziamento valido anche in caso di cessione del contratto di lavoro

Cassazione: Legittima la comunicazione di licenziamento da parte del cessionario di un rapporto di lavoro e conferma della risoluzione del contratto già intimato dal cedente

Portale del Sommerso al via da giugno 2025

Istituito formalmente il Portale del sommerso - PNS - che intende rafforzare il monitoraggio in materia di lavoro razionalizzando i controlli INPS INL INAIL e Finanza

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.