Con la sentenza 162 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 41 (terzo e quarto periodo) e della Tabella F della L. 335/95, stabilendo quindi il divieto di decurtazione della pensione di reversibilità o indiretta in misura superiore all'importo dei redditi ulteriori dei beneficiari.
E' necessario secondo la Consulta, in caso di cumulo tra trattamento pensionistico e altri redditi, prevedere un tetto alla decurtazione effettiva attualmente dettata dalla legge, altrimenti il beneficio che si intende dare con l'istituto della reversibilità, si traduce in un danno per il beneficiario superstite.
La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti del Lazio a seguito del contenzioso instaurato con l'Inps dalla titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, e si era vista decurtare il trattamento pensionistico come superstite, di una somma superiore all’importo di questi redditi.
La Corte nella sentenza rileva l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone " in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli" , privandolo di addirittura di parte del proprio reddito, non collegato alla pensione.
Pertanto, viene ribadito che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), ma in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi".
Ricordiamo la normativa attualmente vigente in materia.
Pensione di reversibilità, decurtazioni per cumulo redditi
La legge 335 1995 I(Riforma Dini) dispone la riduzione della pensione ai superstiti quando il beneficiario superi determinati limiti di reddito (al netto del trattamento di reversibilità o indiretto).
In particolare:
- con reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti la pensione ai superstiti è ridotta del 25%.
- con reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo FPLD, la pensione è ridotta del 40%.
- con reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo FPLD, la pensione è ridotta del 50%.
Si prevede inoltre che:
i limiti di cumulo non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare in cui siano presenti minori, studenti o inabili.
- il trattamento proveniente dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta non può essere inferiore a quello spettante, se il reddito risulta pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il reddito posseduto.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale dunque l'Inps con parere conforme del Ministero del lavoro è tenuto a modificare le modalità di riduzione degli assegni delle pensioni di reversibilità.