Il Consiglio nazionale dei commercialisti con il pronto ordini 125 del 22 giugno 2022 in risposta ad un quesito dell'Ordine di Biella chiarisce le regole per la richiesta di cancellazione di un professionista dall'albo.
L'Ordine prospettava il caso di un professionista che aveva inviato una richiesta di cancellazione in data 1.4.2021 e chiedeva di essere esonerato da quella data dagli obblighi contributivi . L'ordine faceva presente però che tale richiesta non era mai giunta in quanto inviata ad un indirizzo errato.
Il CNDCEC afferma che la richiesta di cancellazione dall’albo è un atto unilaterale di natura recettizia che ai sensi dell’art. 1334 c.c. produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell’Ordine a cui è destinata.
Di conseguenza, non essendo stata mai ricevuta dall’Ordine la comunicazione non ha prodotto l’effetto della conoscibilità da parte dell’Ordine delle istanze del professionista, per cui l’Ordine è legittimato a perseverare nella richiesta di pagamento della quota annuale.
Piu in generale , viene anche evidenziato che la decorrenza di una cancellazione dall'albo è di solito considerata effettiva dalla data della delibera stessa , cioè al termine della procedura che ha inizio con la richiesta del professionista o con una decisione autonoma dell'ordine.
Tale principio può trovare una deroga solo nel caso in cui si sia in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, (come nel caso proposto in cui la cancellazione consente di non versare il contributo annuale). Per questi casi l’amministrazione può anche disporre la retroattività degli effetti di una propria delibera (sul punto si era espresso il Consiglio di Stato n. 835/1993.
Il Consiglio conclude che l'ordine è autonomo nel decidere che la delibera di cancellazione dall'albo possa essere retroattiva, con il limite massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione (che, peraltro, risulti ricevuta dall'ordine destinatario).