In data 4 luglio è stato pubblicato in GU n 154 il decreto del 28 giugno del Ministero dell'interno recante il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali
Già con nota IFEL del 30 giugno si annunciava che nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 28 giugno 2022 è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31 luglio prossimo.
Si ricorda che la proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate e, in particolare:
- l’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 43, comma 11 del dl 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.
- le delibere relative alle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e con esse l'adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla legge di bilancio 2022.
Il decreto legge 73/2022 (Dl semplificazioni fiscali, art. 20) già introduce un ulteriore differimento al 31 luglio 2022 dei termini per l’approvazione delle delibere da parte dei Comuni, correlato all’adeguamento ai nuovi scaglioni.
Con la proroga al 31 luglio non c’è tuttavia alcun dubbio circa la facoltà degli enti di intervenire (o reintervenire) su tutti gli aspetti della disciplina dell’addizionale (aliquote per scaglioni, aliquota unica, quota esente).
L'IFEL nella sua nota ricorda anche che in base al DL 73/2022, per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o non la trasmettono al Mef entro il termine ordinario del 20 dicembre, nel 2022 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni di reddito e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, ad eccezione dell'ultima, che viene eliminata (aliquota del 43% per redditi oltre i 75.000 euro).
Infine, per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di interventi di modifica alla disciplina fiscale che intervengano successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, l'IFEL chiarisce che il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.