Con la circolare 77 del 4 luglio 2022 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato),
- 16 settembre 2022,
- 16 novembre 2022 e
- 16 gennaio 2023.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aliquote e riduzioni contributive 2022
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%
Totale 20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
- quota lavoratori 8,84%
- quota concedenti 29,59%
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono lIseguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Continua ad applicarsi la riiduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005a in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2022 sono le seguenti:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
Non svantaggiati | -- | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione previst daldecreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, nella misura pari al 15,27% , come isposto dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.