Come previsto dal DM 143 2021 che ha fornito le indicazioni per l'attuazione dell'obbligo di verifica della congruita dei costi della manodopera in edilizia per i contratti di appalto (DLgs 50 2016 e DL 76-2020) , con specifico accordo nazionale firmato il 24 giugno 2022 , le parti sociali dell’edilizia :
- ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM , per i datori di lavoro e
- FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, per i lavoratori,
hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all’accordo.
Si ricorda che l'obbligo di verifica della congruita dei costi è attivo già dal 1 novembre 2021 e si applica
- a tutti i contratti di applato per lavori pubblici
- ai contratti di appalto per lavori privati di valore superiore a 70mila euro.
La tabella che riportiamo di seguito è valida per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata a far data dal 1° agosto 2022 e sarà trasmessa per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
E' stato inoltre concordato che le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare:
- per gli appalti, anche in corso,
- di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, ecc.)
- nei lavori di bitumatura,
una specifica sotto categoria con indice di congruità del costo della manodopera pari al 6%.
Questo accordo è inserito nella comunicazione della Cnce n.822/2022 disponibile con le precedenti sul sito all’indirizzo https://www.cnce.it/congruita/