Al punto 6.2.1 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno viene trattato lo sconto in fattura delle spese per l'asseverazione che era già stato oggetto di un interpello n. 243 del 4 maggio 2022.
La circolare chiarisce che il professionista (ad esempio, il dottore commercialista) che appone il visto, nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi “fornitori di servizi” e pertanto, possono applicare lo sconto in fattura con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali.
A seguito dell'opzione esercitata dal committente, il professionista o il tecnico recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell'importo oggetto di sconto.
L’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Sul compenso tuttavia non sarà applicata la ritenuta di acconto in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento.
Se il professionista richiede al cliente un compenso aggiuntivo tale compenso rientra tra quelli connessi alla prestazione professionale, e come tale vada assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
La data da prendere in considerazione, in mancanza del pagamento, sarà la data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Lo sconto praticato dal professionista includerà anche l'IVA da quest'ultimo addebitata al contribuente e andrà espressamente indicato, nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, la normativa di riferimento in forza della quale si effettua lo sconto in fattura.
Il professionista che ha effettuato il c.d. sconto in fattura potrà successivamente cedere a sua volta il credito a fronte di un corrispettivo realizzando in questo caso un’operazione di natura finanziaria.
Qualora la suddetta cessione avvenga ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto - per “l’attualizzazione” del credito acquisito da parte del cessionario - tale differenza costituisce per il professionista un “onere finanziario” (assimilabile ad una “monetizzazione” dei propri crediti) che, in quanto tale, potrà essere dedotta dal proprio reddito professionale.