Per effetto della norma contenuta nel DL Semplificazioni Fiscali pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022, si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debbano conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati.
In particolare, viene modificato l’art. 5 del D. Lgs 175/2014, prevedendo che:
- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata
- direttamente
- ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale,
- ovvero mediante CAF o professionista,
senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione