Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo.
Prevede sostanziali misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari.
L'intento è quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.
Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta, che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.
Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che, con riguardo a:
- richieste rientranti nelle quote del decreto flussi di ingresso 2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
- richieste che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente,
tali verifiche vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.
Ricordiamo che gli obblighi di verifica riguardano in particolare:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
- la congruità del numero delle richieste presentate
I consulenti sono chiamati a verificare il il rispetto di tali requisiti tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all'impresa:
- capacità patrimoniale,
- equilibrio economico–finanziario,
- fatturato,
- numero dei dipendenti
- tipo di attività svolta
In caso di esito positivo delle verifiche sarà rilasciata apposita asseverazione da presentare con la richiesta di assunzione oppure al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).
Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l'asseverazione ottenuta con tempi incomparabilmente piu rapidi rispetto a quelli degli ispettorati.
Sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022, le linee guida per le asseverazioni in materia di decreto flussi da parte dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali.
Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare per la procedura in modo da assicurarne l'omogeneità.
AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2023
Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 che la responsabilità delle verifiche è affidata a professionisti e ad associazioni datoriali . Si continua quindi a fare riferimento alle indicazioni dell'ispettorato della circolare 3-2022 anche per il Decreto flussi emanato dal Governo Meloni il 26 gennaio 2023, con quote di ingresso per oltre 82000 lavoratori.
Verifiche di congruità delle domande di assunzione di extracomunitari
Le verifiche dovranno riguardare i seguenti elementi
- capacità patrimoniale, capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto
- equilibrio economico-finanziario (possibilità per l’impresa di far fronte agli obblighi di pagamento assunti in precedenza)
- fatturato, ossia la somma dei ricavi
- numero dei dipendenti, cioè il personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale
Per maggior dettaglio, INL fa riferimento all'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro”
Ricorda in particolare che per considerare congrua la capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro "sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui".
Documenti da richiedere al datore di lavoro o rappresentante legale
La circolare elenca i seguenti documenti da acquisire al fine dell'emissione del giudizio positivo di congruità:
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro sulla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
- dichiarazione, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
- dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
- dichiarazione sul fatto di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito .