L'INPS, con la Circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce alcune precisazioni sulla posizione assicurativa del lavoratore per il quale la contribuzione sia stata versata forfettariamente per emersione di lavoro irregolare (articolo 103 del DL n. 34/2020 -Decreto Rilancio) e sull'eventuale rimborso di versamenti eccedenti.
Si ricorda che il decreto Rilancio aveva previsto che nei casi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto" interministeriale.
L'istituto comunica piu specificamente i valori della contribuzione attribuita ai lavoratori per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario
Precisa in primo luogo che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avviene a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore
- Per i lavoratori dipendenti, non agricoli ed escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, la retribuzione imponibile forfettaria - calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% - da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
- Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
- Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).
Per quanto riguarda l'eventuale rimborso INPS ricorda che decreto interministeriale attuativo, del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
E' possibile però, per la quota di competenza dell’Inps, la restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste ,
- sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione
- sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.