La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza - articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente:
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti,
- in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione. Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.
Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.
Obblighi di trasparenza fiscale: le sanzioni per chi non adempie
E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e per questo anno le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Per ulteriori approfondimenti sui soggetti obbligati e sul contenuto della comunicazione leggi anche Obblighi trasparenza erogazioni pubbliche entro il 30 giugno : disciplina e sanzioni