HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

RIACQUISTO DI NUDA PROPRIETÀ. DECADENZA AGEVOLAZIONI 'PRIMA CASA'

Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni 'prima casa'

Chiarimenti dalle Entrate su acquisto prima casa di cittadina italiana iscritta all'AIRE e perdita della agevolazione per riacquisto della sola nuda proprietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 349 del 28 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sulla perdita della agevolazione prima casa nel caso di acquisto della nuda proprietà da parte di una cittadina italiana residente all'estero.

Vediamo i dettagli.

L'istante residente all’estero e iscritta all'AIRE ha acquistato casa in Italia e l'ha rivenduta prima dei 5 anni con impegno a ricomperare altro immobile entro un anno per non perdere l'agevolazione prima casa.

Provvede poi ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, l'agenzia ritiene che non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell’immobile. 

Di contro, l'agenzia aggiunge che come precisato anche nella risposta a interpello n. 627/2021 la stessa istante, cittadina iscritta all’Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l’anno anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all’estero.

L'agenzia spiega che in linea generale la decadenza dalla agevolazione prima casa è evitata, se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile che deve essere destinato ad abitazione principale.

Con particolare riguardo alla situazione del cittadino emigrato all'estero, si osserva che in base alla Nota II-bis della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986  l'agevolazione spetta a condizione che "l'immobile acquistato costituisca la 'prima casa' nel territorio italiano". 

Come chiarito dalla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato (cfr. anche circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.1.2. e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo 2, lett. b), purché sussistano gli altri requisiti di cui alle lettere b) e c) della più volte richiamata Nota II-bis. 

Con la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 627 del 2021 è stato affermato che, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale; ciò in quanto tale obbligo (analogamente a quello di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata «a propria abitazione principale». 

Sul tema della piena proprietà l’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 17148/2018 secondo la quale l'atto necessario a evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa precedentemente fruita, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva e, di conseguenza a destinare la stessa ad abitazione principale. 

Per la Suprema corte la decadenza non è evitata se, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con la misura agevolativa, il contribuente proceda all'acquisto della nuda proprietà di un’altra casa.

Concludendo, alla luce della ratio della disciplina in esame come delineata dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non sia idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".  Non rileva la circostanza relativa all'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all'estero. 

Allegato

Risposta a interpello n 349 del 28 giugno

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL NOTAIO · 29/11/2024 Agevolazioni Prima casa: i consigli dei Notai

Il Notariato pubblica la guida n 19/2024 con i consigli pratici per l'acquisto della prima casa

Agevolazioni Prima casa: i consigli dei Notai

Il Notariato pubblica la guida n 19/2024 con i consigli pratici per l'acquisto della prima casa

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Agevolazioni ancora valide con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa. In arrivo novità dalla Legge di bilancio 2025

Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.