Da oggi 22 giugno 2022 arrivano novità per il pignoramento presso terzi. In particolare, in ragione della entrate in vigore con la pubblicazione del 24 dicembre 2021 in G.U. della legge delega n. 206/2021 (art. 32) sono state introdotte novità all’art. 543 c.p.c. ossia sono stati aggiunti due commi con la conseguenza che l’omissione di alcune formalità renderanno inefficace il pignoramento.
Il pignoramento presso terzi: che cos'è
Come ben riepilogato da Agenzia delle Riscossione, il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022
Vediamo ora la sintesi delle novità come proposta dalla Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa a mano di Arcangelo D'Aurora in un contributo pubblicato i data 8 giugno 2022
Comma 4, art. 513 c.p.c.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
Art. 497 c.p.c.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
Su questo articolo ci sono posizioni dottrinali contrapposte. Alcuni sostengono che il pignoramento perde efficacia dopo 45 giorni dalla sua notificazione, altri invece affermano che il dies a quo deve far riferimento alla data dell’udienza ovvero la data ultima per rendere la dichiarazione o per integrare quella precedente.
La seconda tesi pare sia quella più idonea in quanto il pignoramento presso terzi, a differenza di quella mobiliare ed immobiliare, ha una struttura a formazione progressiva, senza considerare che alcuni autori sostengono la non applicabilità dell’art. 497 c.p.c. in quanto l’istanza di assegnazione o di vendita va considerata implicita nella citazione dell’art. 543 c.p.c.
La possibilità di avvalersi di un termine ravvicinato alla data dell’udienza rischierebbe di compromettere tutto il procedimento esecutivo in considerazione delle formalità introdotte nella legge delega.
L’art. 543 c.p.c., al comma 2 richiama il termine dilatorio del pignoramento, di cui all’art. 501 c.p.c. ovvero prevede un termine a comparire di dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore.
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento è tenuto a notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.
La prova della notificazione di tale l’avviso va inserita nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Il comma 6 del suddetto articolo precisa inoltre che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitarli a coloro che hanno effettuata una dichiarazione positiva.
Il comma recita: “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso”.
L’omissione della notifica dell'avviso al debitore e ai terzi ha come conseguenza la cessazione di ogni obbligo a decorrere dalla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.