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CREDITO DI IMPOSTA VIDEOGIOCHI: IL 21 LUGLIO PUBBLICATO IL DECRETO DI ASSEGNAZIONE

Credito di imposta videogiochi: il 21 luglio pubblicato il decreto di assegnazione

Viene pubblicato il Decreto di assegnazione del credito di imposta per imprese di videogiochi e sono fissati i termini di utilizzo

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Con avviso di ieri 21 luglio 2022 il la Direzione Generale Cinema e audiovisivo informa che don Decreto Direttoriale del 21 luglio 2022 rep. 2385 si pubblicano gli esiti dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi.

Attenzione al fatto che la pubblicazione del decreto costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187

Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo cinema.cultura.gov.it

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016 è prevista la concessione di un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva e, in tale contesto si inserisce il credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi.

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La Disposizioni applicative di questo credito di imposta sono sta definite con il Decreto Interministeriale n. 187 del 14 maggio 2021.

Innanzitutto è bene specificare che per «videogioco», come enunciato dal provvedimento, si intendeopera audiovisiva che simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online”.

In merito al suo ammontare occorre specificare che si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione, ovvero per ciascun gruppo di imprese produttori di videogiochi.

Si sottolinea inoltre che il concetto e la misura del “costo eleggibile di produzione” sono definiti dall’art. 3 e dalla Tabella B allegata allo stesso decreto.

L'art. 3 del decreto fissa anche specifiche percentuali di computabilità di taluni costi stabilendo che:

  • le spese generali dell’impresa sono computabili nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5% del medesimo costo e non sono computabili nel costo eleggibile;
  • gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nel costo eleggibile per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo complessivo di produzione e a condizione che siano direttamente ed esclusivamente imputabili alla specifica opera per la quale si richiede il credito d’imposta.

In base all’art. 4 del provvedimento, il credito d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo eleggibile del videogioco.

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Credito di imposta videogiochi: soggetti beneficiari, requisiti e adempimenti

In base all’art. 2, comma 5, del decreto n. 187/2021, sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi che:

  • hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  • al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  • hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
  • sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.

Il beneficio è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che:

  • ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 220/2016 hanno la nazionalità italiana;
  • sono stati riconosciuti dall’apposita commissione esaminatrice istituita con il medesimo decreto n. 187/2021 come opere di valore culturale sulla base di criteri fissati nella Tabella A allegata al decreto n. 187/2021.
  • contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

Ai sensi dell’art. 9 del provvedimento sono previsti, a pena di decadenza dai benefìci concessi, ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari consistenti nell’obbligo:

  • di comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, i dati e le informazioni, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico del videogioco, ai fini della valutazione dell’impatto economico, industriale e occupazionale dell’opera medesima sul territorio italiano;
  • di prevedere, per il videogioco oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le forme di copertura assicurativa previste nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo;
  • di prevedere che nel videogioco venga inserito, nella schermata dei riconoscimenti, il logo della DG Cinema e Audiovisivo;
  • di depositare, presso la Cineteca nazionale, una copia anche digitale del videogioco, a ultimazione della stessa.
Le richieste di accesso al credito d’imposta, ai sensi dell’art. 5 del decreto, devono essere presentate alla DG Cinema e Audiovisivo e sono valutate da una commissione esaminatrice appositamente nominata.

Il punteggio minimo per l’assegnazione del beneficio è di 70 punti su 100, con un punteggio minino di 35 punti relativo al parametro A) “Contenuti” della Tabella A allegata al decreto, così individuati:

  • Videogioco ispirato a un’opera del patrimonio storico, artistico, letterario, audiovisivo o scientifico europeo fino a 15;
  • Videogioco riguardante tematiche storiche, leggendarie, sociali, artistiche, culturali, sportive o scientifiche europee fino a 15;
  • Videogioco caratterizzato da elementi di originalità ed individualità creativa fino a 15;
  • Videogioco caratterizzato da sviluppo narrativo ovvero da progressione dell’esperienza di gioco fino a 10;
  • Versione originale del videogioco in almeno due lingue europee tra cui l’italiano fino a 5.

La DG Cinema e Audiovisivo fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla commissione esaminatrice e verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità delle richieste di credito d’imposta.

I successivi articoli 6 e 7 del decreto disciplinano:

  • la “richiesta preventiva”, redatta sui modelli predisposti dalla DGCA, da presentarsi entro i termini delle sessioni annuali stabilite con provvedimento del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.

La lavorazione del videogioco per il quale si presenta la richiesta preventiva non deve iniziare oltre centottanta giorni successivi al termine della suddetta sessione.

L’istanza preventiva deve contenere i seguenti elementi:

  • la richiesta del riconoscimento del valore culturale secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto;
  • piano di lavorazione dell’opera, con indicazione delle giornate di lavorazione previste sul territorio italiano o di altro Stato membro dello Spazio economico europeo;
  • costo complessivo, costo eleggibile dell’opera e ammontare del credito teorico spettante;
  • dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria, ove stipulati;

Per le produzioni associate e in appalto, le richieste debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori associati non essendo ammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.

La DG Cinema e Audiovisivo, all’esito delle valutazioni operate dalla competente commissione, riconosce il credito d’imposta alle opere contenute nell’elenco, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste preventive ed entro i limiti delle risorse disponibili.

Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo, il Direttore generale Cinema e Audiovisivo provvede alla pubblicazione dell’elenco delle opere e delle imprese beneficiarie e al riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante;

  • la “richiesta definitiva” che deve essere presentata – a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente alinea – su modelli predisposti dalla stessa DG Cinema e Audiovisivo.

Leggi anche Credito di imposta imprese videogiochi: ecco il codice tributo per l'utilizzo

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