Con Provvedimento n. 339178 del 1 settembre 2022 le Entrate approvano il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e definizione delle relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’articolo 28, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, la Comunicazione è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 17 ottobre 2022.
La Comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale del contribuente deceduto;
- codice fiscale del chiamato all’eredità;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante firmatario;
- la comunicazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità di chiamato all’eredità;
- la revoca della comunicazione inviata precedentemente
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Ricordiamo che si tratta delle novità introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi;
se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011.
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