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ESTEROMETRO: UN RIEPILOGO DOPO LA CONVERSIONE DEL DL SEMPLIFICAZIONI

Esterometro: un riepilogo dopo la conversione del DL Semplificazioni

Le regole dell'esterometro più snello. Le Entrate suggeriscono di evitare la trasmissione volontaria delle operazioni escluse per rischio duplicazione dei dati

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La legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni è stata pubblicata sulla GU n 193 del 19 agosted entra in vigore dal giorno 20.

Essa reca diverse novità e tra queste, con l'art. 12 si ampliano le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” comprendendo le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Pertanto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:

  • operazioni documentate da bollette doganali;
  • operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
  • operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Ricordiamo che dal 1 luglio 2022 i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia. 

Con il passaggio al Sistema di interscambio per l’invio delle comunicazioni, cambiano modalità, procedure e tempistica dell’adempimento. 

Infatti, si passa dall’invio massivo dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica per singola operazione.

In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia 12 giorni per le fatture immediate, mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Ricordiamo innanzitutto che in data 13 luglio è uscita la Circolare n 26/E delle Entrate con chiarimenti sull'esterometro inoltre, 

durante l'incontro organizzato da Confindustria sul "nuovo esterometro" al quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, svoltasi il 4 luglio scorso è stato ribadito che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni.

E' stato chiarito che rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale saranno necessari maggiori dettagli relativi alle singole operazioni e viene richiesto di inviare descrizione con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

Per le operazioni attive il contribuente dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi della fattura elettronica e la differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare è quello convenzionale a sette ics.

Per le fatture passive la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata poiché il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.

Viene chiarito che questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in formato elettronico e l'unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi. 

In questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. Allora la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.

Nell'incontro, inoltre, in merito alle operazioni escluse, le Entrate hanno suggerito a chi volesse trasmetterle di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati. 

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