Il Tribunale di Udine, con sentenza del 26 maggio, ha affermato che i comportamenti del lavoratore che implicano dimissioni di fatto dal posto di lavoro giustificano la comunicazione di recesso effettuata direttamente dal parte del datore di lavoro e impediscono cosi l'accesso del dipendente alla indennità di disoccupazione NASPI.
Il caso riguardava una lavoratrice che non aveva effettuato la procedura telematica di dimissioni mentre si assentava per molti giorni, oltre il limite previsto dal CCNL applicato, senza giustificazione , con lo scopo di costringere il datore di lavoro al licenziamento,ottenendo cosi il diritto all'erogazione della indennità di disoccupazione NASPI.
La sentenza osserva che tale comportamento è scorretto e che la conseguente comunicazione del datore di lavoro al centro per l’impiego sulle dimissioni della
ex dipendente è legittimo.
Si ricorda che l'art. 26 del Decreto legislativo n.151/2015, al fine di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco“, prevede che le “dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “ siano fatte dal lavoratore , a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro (sistema informatico SMV attraverso il sito www.servizi.lavoro.gov.it) Sono disponibili anche le applicazioni per l'utilizzo da dispositivi mobili.
La modalità telematica è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato,compreso i lavoratori sportivi mentre permangono alcune eccezioni (ad esempio per le dimissioni durante il periodo di maternità).
La decisione del tribunale di Udine si basa sull'osservazione del fatto che la norma istitutiva della procedura di dimissioni telematiche online ha il fine di tutelare il lavoratore riguardo alla possibilità di dimissioni in assoluta libertà ma non ha abrogato gli effetti degli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Tali norme del codice prevedono che alcuni comportamenti concludenti come le assenze ingiustificate costituiscono per il lavoratore dimissioni “di fatto” che consnetono al datore di lavoro di considerare interrotto il rapporto di lavoro, secondo il giudice di Udine.
Va sottolineato infatti che attualmente la norma pur obbligando sia il datore di lavoro che il lavoratore alla procedura, prevede sanzioni in caso di inadempienza unicamente per i datori di lavoro , lasciando una carenza di indicazioni nel caso di comportamenti simili a quello sopra descritto da parte dei dipendenti.
Sarà interessante verificare l'eventuale prosieguo del contenzioso in materia ed eventuali altre conferme giurisprudenziali anche di legittimità