Inps ha pubblicato La circolare 66 2022 con le istruzioni complete sulla compilazione del quadro RR della dichiarzione dei redditi per li iberi professionisti iscritti alla gestione separata e per gli artigiani e commercianti
La principale particolarità di quest'anno è l'esposizione dell' esonero contributivo parziale introdotto dalla legge di Bilancio 2021(L.178 2020) per lavoratori autonomi e professionisti
La circolare fornisce numerosi esempi e specifica le modalità per il versamento, la rateizzazione e la compensazione.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
AGGIORNAMENTO 15.6.2022 ERRATA CORRIGE
Messaggio n° 2413 del 14-06-2022 Testo completo del messaggio:
Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica che al paragrafo 2.2 “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).
Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.
Artigiani e commercianti
Gli artigiani e esercenti attività commerciali compilano il quadro RR indicando nella colonna 11 i l reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, prendendo in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.
gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
I redditi vanno integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS
per la corretta compilazione della sezione II del quadro RR la circolare precisa che
Il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
- Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 4 se trattasi di società semplici;
- Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
- Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”[1];
- somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1). Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Nel rinviare al secondo fascicolo del modello “Redditi 2022-PF”, la circolare ricorda che il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo deve compilare la sezione II del quadro RR anche nei casi in cui:
- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma
- sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo);
- nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals
Si ricorda anche che la legge n. 178/2020 ha disposto un aumento dell’aliquota di finanziamento dell'indennità di straordinaria ISCRO si pari al 26% per il 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023,a carico dei lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020 n. 178
L’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha introdotto anche per i professionisti iscritti alla Gestione separata la misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021
Nell'apposita sezione del Cassetto previdenziale (raggiungibile da “Cassetto previdenziale - Gestione Separata (Liberi professionisti)” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”)risulta l’importo concesso a seguito dei controlli effettuati sui requisiti previsti per la fruizione dell’esonero contributivo,
Il Quadro RR sezione II è stato quindi implementato con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve:
- in colonna 1 attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
- in colonna 2 riportare l’importo del contributo concesso a titolo di esonero e visualizzabile nel suddetto Cassetto previdenziale (nel caso di avvenuta concessione dell’esonero a seguito di istanza di riesame l’importo è riportato sia nella sezione “Domande di esonero” sia nella sezione “Riesame domande di esonero” > “Importo concesso calcolato sulla base dell'istanza di riesame”).
Scadenze,modalità di versamento e causali contributo
Come anticipato nella circolare n. 22 dell’8 febbraio 2022 per artigiani e dagli esercenti attività commerciali e con le circolari n. 12 del 5 febbraio 2021 e n. 25 dell’11 febbraio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata:
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e
la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata
devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno:
- entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 – per chi si avvale della possibilità di rateazione - per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed
- entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.