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APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO: REGOLE, FACSIMILI, CHIARIMENTI 2023

Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

Precisazioni dell'Ispettorato su apprendistato stagionale nota 1369 2023 - Regole e Fac simili aggiornati circolare 12 1022

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L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

Apprendistato di primo livello come funziona

Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un’esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

  1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
  2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

Ne discende che : 

"per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego;

- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

  • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
  • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
  • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
  • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

Apprendistato stagionale studenti minorenni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

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