HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

/

CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE NON PERCEPITI: DOVE INDICARLI NEL 730/2024

Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

Il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore: istruzioni per il 730/2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI · 12/11/2024 Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando

Legge di bilancio 2025: anche il CIN entra nella manovra finanziaria 2025, vediamo i nuovi obbligati legati al codice per locazioni brevi

Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando

Legge di bilancio 2025: anche il CIN entra nella manovra finanziaria 2025, vediamo i nuovi obbligati legati al codice per locazioni brevi

Per l'Agriturismo devo richiedere il CIN?

Tra le FAQ aggiornate al 22 ottobre ve n'è una che tratta di agriturismo e CIN: vediamo quali obbligo vi sono per questa attività turistico/ricettiva

B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?

Faq del 22.10 sul CIN, codice indentificativo nazionale prevista per locazioni brevi e turistiche: chiarimenti anche per gli estintori dei B&B

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.