L'agente-procuratore sportivo con attività strettamente personale di consulenza a calciatori professionisti ed esordienti produce reddito di lavoro autonomo a cui e applicabile, in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, il regime agevolato "impatriati" art 16 d.lgs 147 2015. lo ha affermato l'Agenzia delle entrate nella RIsposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022.
Il caso riguardava un procuratore residente all'estero sin dal 2014 che rientrato in italia nel 2022 chiedeva chiarimenti sull'inquadramento giuridico della sua attività e in particolare sull'applcabilità del regime agevolato "Impatriati".
Faceva presente in particolare di svolgere attivita di consulenza strategica sulle opportunità di carriera, assistenza contrattuale e legale in sede di contrattazione, e selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti per società sportive .
L'attività si svolge "sulla base di accordi improntati al principio dell'intuitu personae in forma individuale, non organizzata, salve sporadiche e non continuative collaborazioni con professionisti terzi", per la maggior parte dell'anno in Italia con spostamenti all'estero solo sporadici".
Faceva presente in particolare che sulla qualificazione dei redditi prodotti dai procuratori sportivi, la riforma dello sport attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 , a seguito della norma della legge di bilancio 2018, ha generato alcune incertezze interpretative circa l'esatto inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti.
L'art.1 comma 373 della legge 205 2017 definiva infatti l'agente sportivo come "soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di in contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica". Gli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1 del citato d.lgs. n. 37 del 2021 di riforma dell'ordinamento sportivo - che entra in vigore dal 1° gennaio 2023 -forniscono una definizione più ampia per cui l'agente: "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (...), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo,del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale,fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".
Quindi a una prima lettura della definizione del procuratore sportivo come colui che " mette in relazione" o che "mette in contatto" lo sportivo e la società sportiva è stata interpretata da parte della dottrina come una figura di "mediatore" e che i relativi compensi non siano inquadrabili nella categoria del reddito di lavoro autonomo, bensì in quella del reddito d'impresa, nella fattispecie della " mediazione atipica" .
Un altra interpretazione in vece sostiene che l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza dimostra che il legislatore della riforma sportiva ha voluto fornire un elenco di prestazioni ricorrenti di cui la mediazione è solo una parte. Inolrte , il nuovo regime stabilisce espressamente principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre a prevedere obblighi di aggiornamento professionale; tutti precetti tipici dell'esercizio delle professioni intellettuali.
Per questo l'istante ritiene che la propria attività, basata sul carattere strettamente personale della prestazione costituisca un'attività professionale incentrata sull'intuito personale e incompatibile con l'attività di semplice intermediazione tra due controparti .
Agente sportivo professionista: la risposta dell'agenzia
L'agenzia delle entrate dopo un riepilogo della normativa in tema di regime agevolato per gli impatriati, prende in esame la nuova normativa sul lavoro del procuratore sportivo e concorda con l'interpretazione fornita dall'istante.
Oltre alle motivazioni già illustrate, si precisa che 'articolo 4 prevede che per svolgere la professione l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione le cui modalità saranno definite da un prossimo decreto ministeriale .
In attesa dell'emanazione della predetta disciplina attuativa l'articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati
Per quanto sopra l'agenzia afferma che l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.
Quindi nel caso specific, in presenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, si conferma che i redditi cosi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi.