Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha introdotto la nuova indennità per la disoccupazione involontaria – ALAS – in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo .Sono compresi anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano:
- rapporti di lavoro autonomo, o
- rapporti di collaborazione
devono versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.
Inps ha fornito le prime istruzioni sui versamenti con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022.
Il 5 luglio 2022 è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 2694, in cui si precisa che è richiesta una integrazione di versamento relativa al differenziale per l'assicurazione di malattia(v. ultimo paragrafo). Vediamo qui di seguito i vari aspetti con ordine.
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche)
Tali lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727 del 17 febbraio 2016).
Categorie lavoratori spettacolo con aliquote ridotte
Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.
Il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia 2022 sarà invece calcolato in misura piena: 2,22%
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%.
Compilazione Uniemens
Le procedure di calcolo sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto , per la contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, gli interessati devono valorizzare nel flusso Uniemens:
- all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, con il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”;
- nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile soggetto a contribuzione e
- nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.
Il versamento dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
Integrazione per assicurazione malattia 2022
Come anticipato sopra Inps ha pubblicato ieri un messaggio in cui integra le istruzioni già fornite specificando che i datori di lavoro/committenti di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dovranno versare sempre per il periodo gennaio-aprile 2022 il differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%)
A questo fine va utilizzato come causale a debito il nuovo codice “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”.
Si ricorda che il limite del massimale giornaliero per l’anno 2022, è pari a 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Si conferma che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per i committenti delle pubbliche Amministrazioni , la contribuzione deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.