Il giorno 16 giugno scade il termine di pagamento dell’acconto IMU per l'anno 2022. Presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di:
- proprietà,
oppure di:
- altro diritto reale, ossia usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
La base imponibile per il pagamento della imposta municipale propria ossia IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale | Moltiplicatore |
Gruppo A (escluso A/10) | 160 |
categorie C/2, C/6 e C/7 | |
Gruppo B | 140 |
Categorie C/3, C/4 e C/5 | |
Categorie A/10 e D/5 | 80 |
Gruppo D (escluso D/5) | 65 |
Categoria C/1 | 55 |
Attenzione al fatto che la base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Inoltre, l'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;
La riduzione IMU è ammessa anche qualora il soggetto comodante possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle citate unità abitative “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Infine, per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%.
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