Stop alle sanzioni sproporzionate per omessi versamenti delle ritenute previdenziali inferiori a 10 mila euro.
Lo aveva chiesto circa un anno fa l'allora presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone in una lettera al Ministro del Lavoro Orlando.
Con l'assunzione da parte della dottoressa Calderone della carica di Ministro, avvenuta pochi mesi dopo, la riduzione delle sanzioni ha trovato posto nel decreto in materia di lavoro n. 48 2023 pubblicato il 4 maggio in Gazzetta. e in vigore dal giorno successivo.
Vediamo di seguito le novità intervenute e le prime indicazioni dell' INPS sulle nuove modalità di applicazione pubblicate nel messaggio 1931 del 24 maggio 2023.
La norma modificata è l’art. 3, comma 6, del D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8 che prevedeva una multa tra i 10 e i 50 mila euro nel caso di omessi o errati versamenti di ammontare fino a 10 mila euro.
L’Inps, con circolare n. 12 -2016, aveva determinato la misura minima applicabile in 16.666 euro, importo in ogni caso spesso del tutto sproporzionato rispetto al valore economico della violazione .
L'Inps aveva fornito nuove istruzioni anche con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022 e con il messaggio 3516 2022 in cui la posizione era diventata meno rigida anche di fronte all'ampio numero di casi di contenzioso.
E' ancora pendente tra l'altro presso la Corte costituzionale un caso sottoposto al giudizio di legittimità dal Tribunale di Verbania, nel quale la richiesta di versamento di una sanzione di 17mila euro riguardava un omesso versamento pari a circa 190 euro.
Novità sanzioni per omesse ritenute - Decreto Lavoro 48/2023
La nuova norma presente all'art. 23 del decreto 48-2023 prevede che le sanzioni amministrative irrogabili vadano ridefinite con importi:
- da un minimo di una volta e mezza
- fino a ad un massimo di quattro volte l'importo omesso,.
Inoltre si prevede che per le violazioni riferite ai periodi di omissione a partire dal 1° gennaio 2023 gli estremi debbano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in cui si verifica la violazione.
Importante sottolineare, come evidenziato dalla relazione tecnica alla bozza, che la natura punitiva della sanzione amministrativa consente l'equiparazione alla sanzione penale e quindi anche la possibilità di applicare il principio della retroattività in mitius.
Si tratta della possibile mitigazione delle sanzioni anche per casi pregressi, di cui sia stata notificata la diffida Inps , mentre saranno esclusi i casi in cui la sanzione sia già stata versata, anche in misura ridotta.
Omesse ritenute: retroattività per le sanzioni
L'Inps, con il messaggio interno 1931/2023, chiarisce le modalità di gestione delle ordinanze attualmente oggetto di contenzioso o di rateazione in base alla legge 689/1981.
In primo luogo si afferma che la natura punitiva-sanzionatoria della sanzione amministrativa comporta la retroattività. Ciò consente la rideterminazione degli importi sanzionatori secondo la nuova disciplina mantenendo valide lo notifiche di accertamento già inviate.
A questo fine sono già stati predisposti 4 modelli di rettifica delle ordinanze-ingiunzioni
- annualità fino al 2015 con contenzioso pendente
- annualità fino al 2015 con rateazione in corso;
- annualità dal 2016 con contenzioso pendente
- annualità dal 2016 con rateazione in corso.
Per i casi di contenzioso giudiziario il legale dell'istituto comunicherà la rideterminazione dell'importo e la possibilità , per violazioni fino al 2015, di versamenti in misura ridotta a metà della sanzione.
Il pagamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi all'udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. In caso di pagamento in forma rateale, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all'importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto in più.
Il messaggio ricorda infine i casi di esclusione previste dal Dl 48/2023 nei quali sia già avvenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa.
Inoltre si specifica che per i piani di rateazione con importi già calcolati in misura superiore a quanto previsto con le nuove regole, resta escluso il rimborso di quanto già versato.