Nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, in arrivo .Li prevede un decreto legislativo approvato definitivamente ieri dal Governo per il recepimento della Direttiva europea Trasparenza (N. 1152 2019) , che deve essere raggiunta in Parlamento entro il 1 agosto 2022 .
La Direttiva prevede misure che vogliono garantire a tutti i lavoratori sul territorio dell'Unione la giusta conoscenza dei propri diritti e delle condizioni di lavoro a cui vanno incontro al momento della firma del contratto.
I datori di lavoro saranno quindi tenuti a fornire contestualmente al contratto di lavoro le informazioni ad esso collegate, senza rimandare semplicemente ai contratti collettivi.Se il principio è senz'altro condivisibile le modalità potrebbero creare qualche problema nella pratica quotidiana di lavoratori e consulenti. Gli obblighi saranno applicabili infatti a tutti i rapporti anche "non standard" come afferma il comunicato del ministero del lavoro di iseri sera affinche beneficino di "maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro".
Obblighi di comunicazione: chi è interessato.
La nuova disciplina si dovrà applicare, secondo lo schema di decreto a :
- tutti i contratti di lavoro subordinato, ovvero contratti a tempo indeterminato e a termine, part time, intermittenti
- rapporti di lavoro in somministrazione
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- contratti di prestazione occasionale,
- contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dell'agricoltura
- contratti di lavoro domestico.
Non sono compresi negli obblighi:
- rapporti autonomi
- lavoro occasionale di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive), i
- rapporti di agenzia,
- lavoro nell’impresa familiare.
Direttiva trasparenza lavoro: cosa andrà comunicato
Nell'informativa ai lavoratori dovranno trovare spazio i seguenti elementi:
- tipologia contrattuale,
- nome dell'azienda e sede di lavoro,
- data di inizio e fine, se a termine, il periodo di prova
- inquadramento contrattuale (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro)
- orario ordinario di lavoro
- ferie permessi e congedi retribuiti
- obblighi formativi connessi al rapporto di lavoro
- dettagli della retribuzione e contributi previdenziali e assicurativi connessi
- riferimento al contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, ed eventuali contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) collegati
- dettagli specifici in caso di missioni all'estero
In caso di prestazioni organizzate da sistemi automatizzati o digitali vanno spiegati inoltre i dettagli delle procedure
L'entrata in vigore e le sanzioni previste
Le novità si applicheranno esclusivamente ai rapporti di lavoro che saranno instaurati dopo l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2019/1152.
Sono previste specifiche sanzioni irrogate dall'ispettorato del lavoro competente per territorio se il datore di lavoro omette di dare le informazioni ai lavoratori o per informative incomplete o in ritardo
La sanzione ordinaria andrà da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato ma potranno essere introdotte ulteriori specificazioni