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GESTORE CRISI SOVRAINDEBITAMENTO: L'INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'OCC

Gestore crisi sovraindebitamento: l'indipendenza del professionista iscritto all'OCC

Chiarimenti sulla incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento per gli iscritti all'OCC (organismo di composizione crisi) del proprio Ordine

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Con il Pronto ordini n 118 del 26 maggio il CNDCEC risponde ad un quesito in materia di sovraindebitamento e incarico al professionista come gestore della crisi.

Si chiedevano chiarimenti, sotto il profilo della disciplina delle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, in riferimento alla fattispecie di accesso alle procedure di cui alla legge n. 3/2012 da parte di un professionista iscritto all' Ordine, presso l’OCC (organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) al suo interno istituito. 

In particolare, viene chiesto se possano configurarsi eventuali conflitti di interesse ovvero cause di incompatibilità dal momento che tutti i gestori iscritti nell’elenco dell’OCC sono professionisti iscritti all’Ordine. 

Innanzitutto il Consiglio nazionale sottolinea che la scelta dell’OCC da adire è lasciata allo stesso debitore nel rispetto del criterio di competenza territoriale definito dal combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1 della legge n. 3/2012 ai sensi del quale la funzione di ausilio è attribuita all’OCC avente sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. 

Nell’ambito delle norme che regolano la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvengono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell’indipendenza, della neutralità e dell’imparzialità del gestore della crisi. 

In particolare, l’art. 11 d.m. n. 202/2014, declina specifici obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico.

Il gestore è tenuto:

  • all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio;
  • inoltre è tenuto a sottoscrivere per ogni affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza che, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, deve rendere nota al tribunale, secondo le modalità indicate dalla normativa.

Per espressa previsione dell’art. 11, comma 3, lett. a), d. m. n. 202/2014, il gestore è considerato indipendente quando

  • non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; 
  • in ogni caso, è in possesso dei requisiti individuati nell’art. 2399 c.c. ; 
  • negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 

Tuttavia, occorre evidenziare come il Regolamento di funzionamento dell’OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni di incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore possa risultare compromessa. Ciò premesso, il CNDCEC ritiene ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.

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