Per i soggetti che gestiscono determinate strutture artistiche, come teatri e sale da concerto, è prevista la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e dell'Iva in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
Questo è quanto stabilito dall'articolo 22-bis, del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella Legge n. 51/2022.
In particolare, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, si prevede la sospensione dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del dPR n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
Ricordiamo che i versamenti dell’Iva avvengono con periodicità diverse:- per i soggetti mensili il termine del pagamento è il 16 del mese successivo al mese di riferimento,
- per i soggetti trimestrali il termine del pagamento è il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri di riferimento (quindi 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre).
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.
Non si prevede il rimborso di quanto già versato.