Con Provvedimento n 176227 del 23 maggio 2022, le Entrate dispongono le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari (articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni)
In particolare, si prevedono nuove disposizioni che riguardano
- la revisione delle tipologie di carte di credito e debito,
- l’individuazione dei rapporti in valuta virtuale,
- la previsione della nuova categoria dei servizi di pagamento.
Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, mentre la comunicazione dei dati contabili riferiti al 2022 andrà effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 con le modalità indicate dall’allegato 1.
Come specificato dalla stessa Agenzia nel provvedimento, in un’ottica di generale miglioramento della qualità delle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, il provvedimento apporta alcune modificazioni a precedenti disposizioni allo scopo di:
- ottimizzare l’elaborazione delle comunicazioni in ingresso;
- migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;
- migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;
- chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall’art 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Tra le altre novità il provvedimento dispone la ridefinizione dei termini, sia quelli per l’invio delle comunicazioni mensili che quelli fissati per l’invio della comunicazione annuale dei dati contabili.
Lo spostamento del termine per la comunicazione mensile all’ultimo giorno lavorativo del mese risponde all’esigenza di allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione, che è posta all’inizio del mese solare successivo, mentre l’allungamento del termine per la comunicazione annuale all’ultimo giorno lavorativo di febbraio viene incontro alle richieste di numerosi soggetti obbligati di grandi dimensioni sui quali incombono, nello stesso periodo, altri adempimenti.
Sempre per quanto riguarda lo spostamento delle scadenze, la scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti, precedentemente prevista 90 giorni dopo il termine della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio), viene anticipata al 30 aprile.