Si apre oggi la campagna della dichiarazione precompilata 2022.
A partire dal 23 maggio 2022, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata:
- Modello 730
- Modello Redditi
con il relativo foglio riepilogativo.
Se si sceglie il modello 730 l'invio potrà essere fatto dal 31 maggio e fino al 30 settembre 2022.
Il 30 novembre 2022 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.
Ricordiamo che per accedere occorre essere in possesso alternativamente di:
- SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle
- credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano).
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Modello 730/2022: dal 31 maggio si parte con gli invii
Dal 31 maggio 2022 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web, ma una volta effettuato l'invio, da quando arrivano i rimborsi del 730?
Come specificato anche dalla guida della stessa agenzia sui dichiarativi aggiornata a maggio, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta:
- un credito,
- un debito
- o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).
Conseguentemente, il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
In alternativa, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.
Invece, i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito).
Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
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Quando arrivano i rimborsi del 730
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi:
- all’Irpef
- e alla cedolare secca
- o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Si specifica che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato:
- entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro:
- il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
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