L'ispettorato del lavoro si occupa nella nota 1049 del 19 maggio 2022 delle modifiche alla disciplina del subappalto apportate dall'art. 49 comma 14 ,D.L. n. n. 77/2021 al D.Lgs. n. 50/2016
La nuova norma prevede in particolare che per le prestazioni affidate in subappalto, debbano:
- essere garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
- essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro"
L'ispettorato risponde in merito alla retroattività di tale norma dopo aver acquisito il parere misteriale prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e quello dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio 2022.,
L'ispettorato ritiene, citando pronunce del Consiglio di stato e del Tar Sicilia, che le modifiche apportate al comma 2 devono tenere conto delle condizioni di aggiudicazione e di oneri non valutati in fase di gara.
Infine evidenzia che all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino :
"alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
La conclusione dell'ispettorato è dunque che il nuovo comma 14,risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero il 1 giugno 2021.