Con Risposta a interpello n 279 del 19 maggio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento su:
- cessione del credito solo per l'intervento "trainante"
- e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati" (articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
L'Agenzia specifica che è possibile usare in modo diverso il superbonus nell’ambito dello stesso cantiere, ossia, alcuni interventi potranno andare in detrazione diretta, altri invece potranno essere oggetto di cessione o sconto in fattura a patto che si consideri la ripartizione tra codici intervento indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione delle opzioni.
Viene riepilogato che nel caso di specie, in presenza di:
- un intervento "trainante" di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale)
- e di tre interventi "trainati" di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici),
l'Istante intende cedere solo il credito d'imposta relativo all'intervento "trainante" ed eventualmente ad un intervento "trainato", indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi.
L'agenzia ritiene possibile tale combinazione e specifica quanto segue.
Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 si è precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Sulla base dei punti 3.2 e 3.3 del Provvedimento attuativo:
- il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
- la detrazione spettante è commisurata alle «spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta
Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell'opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione.
Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione.
Ne consegue che, qualora l'Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, lo stesso dovrà inviare all'Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Diversamente, nel caso in cui l'Istante per alcuni interventi intenda fruire dell'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell'agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione.
Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento".