Nel caso in cui il lavoratore percepisca prestazioni economiche dal datore di lavoro successivamente alla decorrenza dell'esodo a norma dell' art 4 L 92 2012 e dell'art. 41 del D.lgs 148 2015 cd. "isopensione" e contratti di espansione ) è possibile fare richiesta di adeguamento dell'assegno di esodo, previ o accordo con il datore di lavoro. Lo affferma INPS nel messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.
A seguito di numerose richieste di chiarimento giunte dalle sedi territoriali, l'istituto precisa che è possibile ricostituire le prestazioni di esodo ovvero ricalcolare l'assegno :
- sia nel caso di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro
- che nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
Il messaggio spiega che "ogni retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate".
Per procedere alla ricostituzione è necessario però che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere che ne deriva firmando una apposita dichiarazione da allegare alla domanda del lavoratore
Ricostituzione prestazioni di esodo
Per la richiesta di ricostituzione i lavoratori interessati potranno presentare la domanda via PEC, allegando una dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, in cui il datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. In allegato al messaggio viene fornito il fac-simile della dichiarazione da acquisire agli atti.