L’INPS, con la circolare n. 60 del 18 maggio 2022, illustra le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2021
L'istituto sottolinea in particolare che per lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione
Importo disoccupazione agricola e periodi di cassa integrazione
Per il 2021 vanno tenuti presenti per il calcolo le disposizioni di concessione cassa integrazione ordinaria e in deroga stabilite con i seguenti provvedimenti ( tra parentesi il periodo massimo concesso)
- articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (6 settimane )
- articolo 1, comma 300,della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)(12 settimane)
- articolo 8, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, (28 settimane)
- articolo 11, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (13 settimane).
Alle giornate lavorate nel medesimo anno quindi saranno aggiunti ai fini del calcolo :
- periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica,
- periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”,
- e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari
- al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e
- al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato
della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Franchigia per i lavoratori extracomunitari
Viene segnalato anche che a c ausa dell'emergenza pandemica che ha impedito i rientri in patria per i lavoratori agricoli provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati, in relazione all’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2020, è stato l’ampliato a 180 giorni del periodo di franchigia indennizzabile
Per il perdurare delle limitazioni alla circolazione delle persone, nell’ottica di evitare ulteriori penalizzazioni a tale categoria di lavoratori, anche per le domande 2022 per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2021, il periodo indennizzabile è pari a 180 giorni.