I contributi versati alla Gestione separata INPS possono essere sommati a quelli versati alle casse private dei professionisti iscriti agli Ordini. Lo ha affermato la corte di Appello di Milano nella sentenza n. 92 2022 , richiamando un precedente di Cassazione e della Corte Costituzionale .
Il caso riguardava il contenzioso tra un consulente del lavoro iscritto all'ENPACL e l’INPS.
Secondo l'istituto la ricongiunzione tra i contributi versati alla Cassa professionale e quelli versati in precedenza presso la Gestione separata INPS non era possibile in quanto la legge n. 45 1990 che regola il funzionamento delle Casse non contempla la ricongiunzione con la Gestione separata.
Inoltre ricordava che gli assegni pensionistici della gestione separata sono calcolati unicamente con il sistema contributivo quindi la rincongiunzione era tecnicamente impossibile . A parere dell'Inps il consulente avrebbe dovuto recuperare quanto versato utilizzando le altre modalità previste ovvero:
- il cumulo contributivo o
- la totalizzazione.
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La Corte di appello di Milano è di diverso avviso . Nella sentenza afferma che la legge non prevede limitazioni in tema di ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi ai fini pensionistici. La norma infatti è generale ed è ovvio che non citi specificamente la Gestione separata dato che questa è stata istituita solo nel 1995 con la legge n. 335.
La decisione non è innovativa, ci sono altri precedenti di merito e tra l'altro si fonda su un precedente di Cassazione sentenza n. 26039 del 2019 che a sua volta cita un principio enunciato dalla Corte costituzionale.
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Possibile quindi che l'INPS si adegui all'orientamento della giurisprudenza modificando le proprie procedure per consentire un diritto ampio e generalizzato a tutti i lavoratori autonomi alla fruizione di quanto versato nella carriera lavorativa, come indicato dalla Corte Costituzionale.
La somma dei contributi ai fini della pensione
MODALITA' | Ricongiunzione onerosa* | Cumulo | Totalizzazione |
COSTI | richiesto un contributo | gratuito | gratuito |
SISTEMA DI CALCOLO | contributivo | misto | contributivo |
PARTICOLARITA' | trasferimento dei periodi in un unica cassa e poi calcolo dell'assegno | calcolo di varie quote di assegno e trasferimento al momento dell'erogazione | liquidazione dopo 18 mesi dalla maturazione per la pensione di vecchiaia e dopo 21 mesi per la pensione anticipata. |