Con Consulenza Giuridica n 5 del 13 maggio 2022 le Entrate si occupano di chiarimenti su "Attività di sharing di veicoli e Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi" (Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)
In particolare le Entrate in risposta all'istante, che "rappresenta la maggioranza degli operatori del mercato italiano per l'attività di noleggio in sharing (condiviso) di veicoli [...]" evidenziano che «con la risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008 è stato chiarito che il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso".
Ne deriva, che l'istante ha l'onere:
- di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale,
- ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.
Inoltre, l'istante qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.
Si sottolinea che con interrogazione parlamentare presso la Camera dei Deputati è stato confermato che «secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di bike e car sharing NON sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019»
L'immutato quadro normativo di riferimento non consente di discostarsi dall'interpretazione già resa, dovendosi confermare che i dati dei corrispettivi derivanti dal servizio di bike sharing sono oggetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Le entrate specificano anche che a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nel medesimo mese al raggiungimento di determinate soglie (di importo/temporali), essi potranno essere documentati con un'unica fattura (ordinaria o semplificata) da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (momento rilevante ai fini dell'imposta in base all'articolo 6, comma 3, del decreto IVA).
Per le Entrate sarebbero altrettanto legittime soluzioni in cui gli abbonamenti, al momento del rilascio (o successivamente), siano precaricati con somme cui attingere per l'addebito dei vari importi. Ipotesi nelle quali il momento rilevante ai fini dell'imposta, laddove il servizio usufruibile sia solo quello di bike sharing, sarà la ricarica, con corrispettivi da certificare secondo quanto già indicato nei paragrafi precedenti.