L’indennità per ferie concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata Il principio è stato riaffermato con forza nella sentenza n. 426 /20 dalla Corte di Giustizia europea.
Va ricordato pur non essendo una norma di legge destinata a risolve la controversia nazionale, che resta affidata al giudice nazionale la decisione dei magistrati europei vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Inoltre va tenuta presente in particolare nella stipula dei contratti nazionali di lavoro.
Il caso riguardava due lavoratori portoghesi assunti con contratti di lavoro interinale nell’ambito dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa utilizzatrice. per due anni che hanno proposto un ricorso diretto al recupero degli importi asseritamente non versati a titolo di giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie che avrebbero dovrebbero essere determinati conformemente al regime generale dei giorni di ferie retribuite. Al contrario, la società considera che il metodo di calcolo da applicare seguisse un regime speciale che implica un numero di giorni inferiore
Il tribunale di Braga ha posto al questione alla Corte europea in quanto la norma nazionale risulterebbe contrastante con il diiritto comunitario ( Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale)
La Corte infatti ha affermato l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore per i giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione», ai sensi della direttiva.
Per quanto riguarda la portata del principio della parità di trattamento, la Corte rileva che,conformemente alla direttiva, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro.