Un emendamento approvato in sede referente nell'iter di conversione del DL 21 2022 introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. La norma consentirebbe, nelle aziende iscritte, la pensione anticipata di tre anni ai lavoratori piu anziani a fronte di assunzioni di under 35.
Il condizionale è d'obbligo perché il testo della legge di conversione può ancora subire modifiche nella discussione in aula, anche se l'approvazione delle due commissioni riunite rende molto probabile la conferma. La conversione definitiva è dovuta entro il 21 maggio
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Contributi prepensionamento da Fondi bilaterali
L'articolo prevede che i Fondi bilaterali di solidarietà costituiti presso INPS (sono esclusi dunque FSBA artigianato e FORMATEMP per le agenzie di somministrazione)
possano prevedere, per i datori di lavori iscritti
- il versamento mensile, a carico del fondo stesso di contributi previdenziali
- per lavoratori vicini (massimo 3 ann ) al conseguimento dei requisiti per la pensione (sia di vecchiaia che anticipata)
- in corrispondenza di altrettante assunzioni di lavoratori di età non superiore a 35 anni.
Gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico esclusivo del fondo nel rispetto ovviamente dell'equilibrio e della sostenibilità finanziaria previsti dal Regolamento del fondo.
Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.
La norma tecnicamente modifica l'articolo del DLGS 148 2015 (Jobs act ) ampliando l'ambito di attività dei fondi bilaterali . Si ricorda che ad oggi gli enti bilaterali sono già incaricati di perseguire i seguenti obiettivi.
- a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, nei casi di riduzione dell'a rispetto a trattamenti previsti dalla normativa vigente;
- b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Il testo della norma parrebbe ad un primo sguardo inserire una nuova opzione, alternativa alla prestazione dell'assegno straordinario di incentivo all'esodo , ma si potrebbe anche leggere come una specificazione limitativa, nel senso che il datore di lavoro che utilizza l'esodo anticipato dei lavoratori già previsto, debba anche garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, aspetto ad oggi non presente.
Necessario quindi attendere il testo definitivo e ulteriori specificazioni, se del caso, da parte del Ministero del Lavoro.