Con la circolare n. 56 del 10 maggio 2022 l'INPS rettifica le tabelle dei contributi previdenziali dovuti dalle cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984, fornite erroneamente nella precedente circolare 31 2022
L'istituto ricorda che la legge di Bilancio 2022 n. 234 2021, ha previsto che dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI,
- sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo
- sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza al 1 .1.2022
Per effetto della novella legislativa, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola legge 537 1981.
Ciò ha comportato anche la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni legge 388-2000 e legge 266-2005 .
In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% si applica:
- nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e
- per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.
Nell’ambito di tali contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dalla legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.
Come detto vengono modificate le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale e le nuove tabelle (QUI il dettaglio) prevedono rispettivamente, le seguenti nuove aliquote complessive:
- del 30,5830% per le cooperative agricole
- del 33,1830% per le cooperative agricole industriali.
La circolare ricorda infine che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.