Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia
- ai professionisti ordinistici che
- ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti e il documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 16 maggio 2023.
Legge equo compenso: cosa prevede
Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni
La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento
ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto.
In particolare sono nulle:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
- i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese
- che garantiscano committente vantaggi sproporzionati
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .
Novità anche in tema di prescrizione:
- il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
- il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
- il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.
Equo compenso: parere del mondo accademico
I professori Napolitano (Università Roma Tre), Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno evidenziato in un audizione parlamentare che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo. I punti critici sono i seguenti:
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie.
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolineava l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCECe di Confprofessioni sul DDL equo compenso
Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito alcune modifiche :
- estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni,
- eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
- specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
Le valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 16 maggio un approfondito commento con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo integrale del documento.
Vengono evidenziati in particolare :
- il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri ministeriali proposti e aggiornati dagli ordini professionali ogni due anni “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
- il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere da parte del professionista
- la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.