Con il messaggio 1905 del 5 maggio 2022 l'inps fornisce precisazioni sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF in relazione all'istituzione dell’assegno unico e universale (d.lgs 29 dicembre 2021, n. 230)
L'isitituto ricorda che l'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha comportato la cessazione:
- delle prestazioni ANF assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988
- e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955).
Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite ai
nuclei familiari senza figli come specificati in dettaglio nella circolare n. 34/2022.
Il messaggio ricorda quindi che non sono stati modificati gli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) e il relativo regime di esonero.
Quindi anche sulla base del parere richiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, eall’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempre che garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.