Con Decreto Direttoriale MISE del 4 maggio 2022 vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il credito di imposta per le società benefit.
In particolare, a partire dalle ore 12 del 19 maggio e fino alle ore 12 del 15 giugno le società interessate potranno presentare la domanda di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.
Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che le società benefit sono imprese, di qualsiasi dimensione, che, oltre gli utili, perseguono finalità di beneficio comune, definite nell’oggetto sociale, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di:
- persone,
- comunità,
- territori
- ambiente,
- e altri portatori di interesse.
Società benefit: domanda di agevolazione entro il 15 giugno 2022
Dalle ore 12 del giorno 19 maggio e fino alle ore 12 del 15 giugno le società benefit interessate al contributo sotto forma di credito di imposta possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza:
Il Decreto specifica che l’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Il rappresentante legale della società, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Ricordiamo che il fondo MISE disponibile ammonta complessivamente a 7 milioni di euro e il credito d’imposta del 50%, fino a un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, è destinato a imprese che hanno sostenuto:
- spese per la costituzione
- o per la trasformazione
in società benefit, a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021.
Le spese ammissibili coprono:
- i costi notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese
- i costi per l’assistenza professionale
sostenuti e destinati alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Infine, il decreto chiarisce che le agevolazioni saranno concesse nei limiti del Regolamento de minimis generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca e saranno cumulabili con altri aiuti a titolo di «de minimis» e con altre misure di aiuto in esenzione da notifica che riguardino le stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto più elevata prevista dalle norme Ue sugli aiuti di Stato.