Con un comunicato stampa del 22 settembre le Dogane informano del fatto che, a seguito dell’incontro tra ADM e le Associazioni di settore del 21 settembre 2022 sono stati affrontati alcuni aspetti legati alle istanze presentate per il credito di imposta autotrasportatori.
In particolare, è stato deciso:
- di mantenere la possibilità di ripresentare l’istanza con presenza di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022.
- di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato ".csv", ad esempio:
- la presenza di più di due cifre decimali,
- il punto come separatore di migliaia, più di un “;” come separatore di campo,
- la presenza di un separatore di campo diverso dal “;” Di conseguenza, le istanze che presentano errori soltanto nel file targhe, saranno inviate dopo 5 giorni dall’esito, al MIMS per il prosieguo dell’iter.
Attenzione al fatto che si invitano in ogni caso gli operatori, tenuto conto delle due assunzioni di responsabilità sottoscritte all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma, di verificare che il file targhe contenga esclusivamente veicoli ammessi al beneficio dalla norma di riferimento.
Restano fermi i controlli di merito sul contenuto dei dati dichiarati nell’istanza
Ricordiamo che con comunicato del 3 settembre il Ministero delle infrastrutture informava che dal 12 settembre e per trenta giorni è attiva la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare richiesta per usufruire del credito di imposta previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina.
Leggi anche: Credito di Imposta carburanti per gli autotrasportatori: le modalità per l'erogazione
Inoltre, in data 1 settembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con l'ADM Agenzia delle Dogane ha pubblicato il documento n 3 di FAQ relative al credito di imposta gasolio per autotrasportatori. (Scarica qui il pdf con i chiarimenti sul bonus autotrasportatori).
Attenzione al fatto che, il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Bonus carburanti autotrasportatori: i requisiti
L'art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese
- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
- esercenti le attività di trasporto
- un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio:
- impiegato dai medesimi soggetti;
- in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
- utilizzati per l'esercizio delle predette attività;
- al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Si specifica che il credito d'imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non applica i limiti sulla compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.