La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4, L. 223/1991 propedeutica all’adozione dei licenziamenti collettivi deve fornire alle organizzazioni sindacali, la situazione di difficoltà nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, coinvolgendo . Questo quanto ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 9676 2022 .
Il caso piuttosto complesso riguardava il licenziamento di una assistente di volo , in una procedura di licenziamento collettivo, che la Corte di Appello aveva giudicato illegittimo per violazione
per violazione dei criteri di scelta, ai sensi dell’art. 5 l. 223/1991
La corte territoriale aveva infatti respinto le motivazioni della societa datrice di lavoro e della distaccataria in quanto partecipanti ad un gruppo di imprese. Nella sentenza con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, era stato provato che gli elementi di collegamento fra le società avevano " travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, per cui si configuravano come un unico centro di imputazione dell’attività con indifferenziata utilizzazione del personale l’una dell’altra"
Per questo motivo avrebbero dovuto operare la comparazione dei lavoratori in eccedenza nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e non invece limitatamente a quelli occupati solo nell' azienda in una situazione in cui era utilizzata la CIGS per riorganizzazione aziendale.
Sul complesso dei lavoratori avrebbe quindi dovuto essere effettuata la comunicazione di messa in mobilità prevista per legge.
Al di là del caso particolare delle due aziende copartecipanti ad un gruppo è rilevante la citazione di altre pronuncie che " il datore di lavoro è tenuto a fornire alle organizzazioni sindacali, un a informativa che abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, con la conseguenza che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda, coinvolge tutte le posizioni lavorative, senza che sia configurabile, quindi, una necessaria coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, ciò in specie ove si verifichino sopravvenienze rispetto alle situazioni che determinarono l'esubero del personale sospeso (v. Cass. n. 14800 del 2019; n. 10591 del 2005)